Con
l'entrata in vigore della Legge del 7 giugno 2000,
numero 150 sulla Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni, e l’emanazione del Regolamento di
attuazione del 21 settembre 2001, numero 422, le pubbliche
amministrazioni dispongono di nuovi indispensabili
strumenti con cui sviluppare le proprie relazioni
con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi
di informazione e concorrere a soddisfare il bisogno/diritto
dei cittadini ad un’efficace comunicazione.
La
comunicazione pubblica diviene parte integrante
dell’azione delle pubbliche amministrazioni, così
come accade da decenni alle imprese che agiscono
nel mercato dei prodotti e dei servizi, e non è
più considerata come un segmento aggiuntivo
e residuale.
In particolare, con la Direttiva del 7 febbraio
2002 sulle attività di comunicazione della
pubblica amministrazione, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito ai Comuni gli indirizzi
di coordinamento, organizzazione e monitoraggio
delle strutture, degli strumenti e delle attività
previste in materia di informazione e comunicazione
pubblica.
La
direttiva richiama direttamente la responsabilità
dei vertici delle amministrazioni pubbliche rispetto
all’applicazione della Legge n. 150/2000, impegnandoli,
più in particolare, al perseguimento delle
seguenti finalità:
 |
sviluppo
di una politica di comunicazione integrata
con i cittadini e le imprese del territorio
di riferimento |
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gestione
professionale e sistematica dei rapporti con
tutti gli organi di informazione (mass media
tradizionali e nuovi) |
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realizzazione
di un sistema di flussi di comunicazione incentrato
sull’intenso utilizzo di tecnologie informatiche
e banche dati |
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formazione
e valorizzazione del personale impegnato nelle
attività di informazione e comunicazione |
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ottimizzazione,
attraverso la pianificazione e il monitoraggio
delle attività di informazione e comunicazione,
dell’impiego delle risorse finanziarie. |
Questo
significa che i Comuni devono provvedere a individuare
strutture e risorse necessarie per progettare e
realizzare attività di informazione e comunicazione
destinate ai cittadini ed alle imprese.
Più
specificamente, la Legge n. 150/2000 stabilisce
che - attraverso gli Uffici Stampa, gli Uffici per
le Relazioni con il Pubblico, i Portavoce e analoghe
strutture di informazione e comunicazione - le pubbliche
amministrazioni dovranno favorire la conoscenza
delle disposizioni normative, illustrare le attività
delle istituzioni e il loro funzionamento, incoraggiare
l’accesso ai servizi pubblici, sviluppare conoscenze
allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale, promuovere l’immagine delle
amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità
ad eventi d’importanza locale e sovralocale.