IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Con l'entrata in vigore della Legge del 7 giugno 2000, numero 150 sulla Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e l’emanazione del Regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, numero 422, le pubbliche amministrazioni dispongono di nuovi indispensabili strumenti con cui sviluppare le proprie relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazione e concorrere a soddisfare il bisogno/diritto dei cittadini ad un’efficace comunicazione.

La comunicazione pubblica diviene parte integrante dell’azione delle pubbliche amministrazioni, così come accade da decenni alle imprese che agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi, e non è più considerata come un segmento aggiuntivo e residuale.
In particolare, con la Direttiva del 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione della pubblica amministrazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito ai Comuni gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste in materia di informazione e comunicazione pubblica.

La direttiva richiama direttamente la responsabilità dei vertici delle amministrazioni pubbliche rispetto all’applicazione della Legge n. 150/2000, impegnandoli, più in particolare, al perseguimento delle seguenti finalità:

sviluppo di una politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese del territorio di riferimento
gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi)
realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione incentrato sull’intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati
formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di informazione e comunicazione
ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione, dell’impiego delle risorse finanziarie.

Questo significa che i Comuni devono provvedere a individuare strutture e risorse necessarie per progettare e realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini ed alle imprese.

Più specificamente, la Legge n. 150/2000 stabilisce che - attraverso gli Uffici Stampa, gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, i Portavoce e analoghe strutture di informazione e comunicazione - le pubbliche amministrazioni dovranno favorire la conoscenza delle disposizioni normative, illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, incoraggiare l’accesso ai servizi pubblici, sviluppare conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, promuovere l’immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale e sovralocale.

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